Art. 3

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1 luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stadi inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni. Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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