Art. 7

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
L'ultimo comma dell' dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituito dal seguente: "Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. "Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonchè l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa". Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è abrogato.
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