Art. 5

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
L' del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato. I posti di grado 8° del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio, rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno tre anni.
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