Art. 14

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue: "Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939".
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