Art. 17
LEGGE 29 aprile 1950, n. 229
In vigore dal 21 mag 1950
Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.
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