Art. 17 · LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

Art. 17

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.
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