Art. 2
LEGGE 29 aprile 1950, n. 229
In vigore dal 21 mag 1950
Il n. 1 del primo comma dell' dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è modificato come segue: "1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo ali gruppo A, l'età di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno".
Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10° è abrogato.
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