Art. 16

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 27 giu 1971
In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori. Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo