Art. 20
LEGGE 3 agosto 1949, n. 589
In vigore dal 24 apr 1953
Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.
Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche al comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.
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