Art. 19

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 3 set 1949
Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell' del regio decreto-legge 12 marzo 193.6, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
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LEGGE 3 agosto 1949, n. 589 (Art. 19 Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo