Art. 19
LEGGE 3 agosto 1949, n. 589
In vigore dal 3 set 1949
Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell' del regio decreto-legge 12 marzo 193.6, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
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