Art. 14

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 3 set 1949
Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.
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