Art. 9
LEGGE 3 agosto 1949, n. 589
In vigore dal 3 set 1949
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.
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