Art. 7
LEGGE 3 agosto 1949, n. 589
In vigore dal 3 set 1949
Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia, riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.
Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.
Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.
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