Art. 2

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 24 apr 1953
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure: 1) dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonchè delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune; 2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate; 3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati; 4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 .
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