Art. 3

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 19 mag 1968
A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta. necessaria nella seguente misura: 1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti; 2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti; 4) del 3 per cento ai comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti. Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento. Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati. Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.(6)
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