Art. 10

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 25 ago 1961
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi .
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