Art. 12
LEGGE 3 agosto 1949, n. 589
In vigore dal 3 set 1949
Per i comuni, le province, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti , quarto comma, 3 - limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento - 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.
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