Art. 21

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 25 ago 1960
Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli , per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici .
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