Art. 24

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 3 set 1949
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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