Art. 6

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

In vigore dal 15 feb 1949
Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-01-21;8#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo