Art. 6
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8
In vigore dal 15 feb 1949
Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.
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