Art. 2
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8
In vigore dal 15 feb 1949
Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell' del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già decuplicati à termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.
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