Art. 1
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8
In vigore dal 15 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell', comma primo, e degli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.
È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell', comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1949-01-21;8#art-1