Art. 3
LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8
In vigore dal 15 feb 1949
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all', comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a, lire mille.
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