Art. 4

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

In vigore dal 15 feb 1949
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'art. 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione. La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila.
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LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8 (Art. 4 Aumento dei canoni demaniali e del sovracanoni dovuti agli Enti locali) — Testo vigente | Portale Normativo