Art. 8

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

In vigore dal 15 feb 1949
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - TUPINI - SEGNI - SARAGAT - LOMBARDO - SCELBA - PACCIARDI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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