Art. 5

LEGGE 21 gennaio 1949, n. 8

In vigore dal 15 feb 1949
Il canone di cui al secondo comma dell' del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future. Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di, vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso. È ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa. Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza, hanno al momento della rinuncia. Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso. In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.
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