Art. 8

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

In vigore dal 7 gen 1949
In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando: a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali; b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale; c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
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