Art. 6
LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438
In vigore dal 7 gen 1949
Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
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