Art. 2

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

In vigore dal 1 gen 2008
In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonchè delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero: 1) zucchero; 2) caffè e surrogati di caffè; 3) cacao; 4) spiriti; 5) birra; 6) oli di semi alimentari; 7) ... lubrificanti; 8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco. Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.
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