Art. 10
LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438
In vigore dal 7 gen 1949
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.
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