Art. 13

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

In vigore dal 7 gen 1949
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LOMBARDO - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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