Art. 11

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

In vigore dal 7 gen 1949
In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.
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