Art. 12

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

In vigore dal 7 gen 1949
È concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti. Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
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