Art. 12
LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438
In vigore dal 7 gen 1949
È concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.
Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438#art-12