Art. 7

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Gli Enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia. Speciali Comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.
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