Art. 6

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli -8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo