Art. 3
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 29 ago 1940
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.
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