Art. 5

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico. Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.
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