Art. 4
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 29 ago 1940
Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.
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