Art. 9
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 18 giu 1976
Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.
Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonchè a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico
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Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.
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