Art. 15
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 29 ago 1940
Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.
Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità.
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