Art. 15 · LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Art. 15

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

In vigore dal 29 ago 1940
Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame. Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098#art-15