Art. 2
LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098
In vigore dal 29 ago 1940
È fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.
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