Art. 7
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111
In vigore dal 26 ago 1939
Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Provincie, in base alle denuncie fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.
La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.
È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo .
Storico versioni
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