Art. 9

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 26 ago 1939
Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perchè provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.
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