Art. 6

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 26 ago 1939
Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno e gabinetto completo con pareti maiolicate. Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile. Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobigliate e arredate decorosamente. Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.
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