Art. 10
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111
In vigore dal 26 ago 1939
Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonchè quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.
I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.
È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.
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