Art. 4

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 26 ago 1939
Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni. La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente . In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111 (Art. 4 Disciplina degli affittacamere.) — Testo vigente | Portale Normativo