Art. 3

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 26 ago 1939
Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo. Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.
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