Art. 1
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111
In vigore dal 20 nov 1940
I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.
Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.
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