Art. 1

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

In vigore dal 20 nov 1940
I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere. Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111 (Art. 1 Disciplina degli affittacamere.) — Testo vigente | Portale Normativo